La classificazione doganale è il metodo che permette di associare un qualsiasi prodotto, al rispettivo codice di nomenclatura combinata, più conosciuto come voce doganale, o harmonized code.
Tale sistema, gestito dalla Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD o WCO), permette di identificare le merci attraverso un codice numerico di sei cifre, basato su determinati criteri che definiscono la tariffa doganale del sistema HS, formata da 97 capitoli, ognuno dei quali riporta le rispettive note introduttive, che indicano le categorie merceologiche comprese nel capitolo stesso. Per poter assegnare ad un prodotto la nomenclatura corrispondente, sono da valutare altresì le sue specifiche caratteristiche fisiche e/o la destinazione d’uso.
In base alla classificazione doganale, vengono accertate le misure applicabili come per esempio:
- il dazio e altri tributi applicabili all’importazione
- eventuali misure restrittive, sia all’importazione che all’esportazione
. il trattamento preferenziale relativo agli accordi di libero scambio tra due o più Paesi
- l’applicazione di misure antidumping
- formalità da espletare ed eventuali documenti o certificati necessari al destinatario
. rispondere alle disposizioni europee per la commercializzazione e l’immissione in consumo
. adempimenti post sdoganamento (vedi CBAM)
. certificazioni in base al tipo di prodotto o in base alla classifica merceologica
La voce doganale va indicata correttamente in fattura, sia per l’esportazione, come nell’ ambito delle cessioni intracomunitarie.
Per assegnare la corretta classificazione doganale, è fondamentale conoscere ed applicare le specifiche regole stabilite dagli organi competenti internazionali, al contempo, è indispensabile saper fornire un adeguato supporto tecnico, per mettere in risalto le caratteristiche principali del prodotto ed il suo uso finale. Solo in tal modo potrà essere completato il procedimento per identificare il codice doganale corrispondente ad una posizione tariffaria, relativa a qualsiasi prodotto di cui non si conosce la voce doganale, o qualora sorgano dubbi riguardo la sua classificazione assegnata
La Commissione europea applica regolamenti di classificazione, adottando metodi che possano garantire un sistema uniforme all’interno dell’Unione.
Accade infatti, che società con sede in Stati membri diversi, attribuiscano al medesimo bene, voci doganali differenti. Ne consegue che, a fronte dello stesso prodotto, vengono applicate normative e obbligazioni doganali differenti. Per esempio, all’importazione, un operatore economico può subire un trattamento daziario più gravoso, rispetto a quello di un suo competitor che importa prodotti identici, ma dichiarandoli ad un codice doganale differente, per il quale sono previste aliquote daziarie inferiori, e in alcuni casi aggirando le procedure previste per la verifica dei requisiti.
Analoghe situazioni si presentano altresì quando due Stati membri rilasciano informazioni tariffarie vincolanti (ITV) differenti, a fronte di merci del tutto analoghe, ed anche in tal caso si generano trattamenti discordanti fra importatori.
Per tali motivi, in presenza di tali casi, la Commissione europea, può intervenire (art. 10 del Reg. (CEE) n. 2658/87) per deliberare un regolamento di classifica, e in tal modo definire una voce doganale relativa a un qualsiasi bene o prodotto. L’ iniziativa può realizzarsi in seguito a segnalazioni rivolte direttamente da un azienda o attraverso le associazioni di categoria, allo scopo di definire la corretta classificazione del prodotto in questione.
Qualora il regolamento di classifica vada ad individuare una voce doganale che preveda un aliquota daziaria maggiore, l’ITV rimane valida per un periodo massimo di sei mesi (periodo così detto di grazia), ad eccezione che il regolamento stesso lo escluda, oppure ne riduca i termini. In tal caso vale il principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, pertanto l’Agenzia delle dogane non potrà recuperare a posteriori la differenza diritti sulle operazioni precedenti rispetto l’entrata in vigore del regolamento. Al contrario, se l’introduzione del regolamento comporterà l’applicazione di aliquote inferiori, l’ITV cessa di essere valida a partire dalla data di pubblicazione del regolamento, e per le operazioni precedenti al regolamento stesso, viene concesso all’operatore, di presentare richiesta di rimborso (o sgravio) sui dazi, per le operazioni compiute nel limite dei tre anni precedenti.