Il Consiglio dell’Unione europea ha accolto la proposta della Commissione di rinviare di un anno l’entrata in vigore del regolamento UE sulla deforestazione (Reg. UE 2023/1115, EUDR).
I nuovi adempimenti avverranno in modo graduale
L’introduzione dei nuovi adempimenti avverrà in modo graduale. In particolare per le grandi imprese, ovvero le aziende con più di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo supera i cinquanta milioni di euro (art. 2, d.lgs. 104/2014), gli effetti sono prorogati al 30 dicembre 2025. Per le micro e piccole imprese, che non rientrano nelle soglie dell’art. 2 d.lgs. 104/2014, invece, i nuovi obblighi informativi e dichiarativi slitteranno, al 30 giugno 2026.
Anche il regolamento EUDR richiederà alle aziende che operano nel commercio internazionale, una particolare attenzione alle procedure sulla due diligence interna riguardo la catena di approvvigionamento. In particolare, gli operatori saranno tenuti a reperire informazioni, dati e documenti necessari per adempiere agli obblighi normativi e alle misure di valutazione dei rischi ambientali correlati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime citate nel regolamento (art. 8, Reg. UE 2023/1115).
Si dovranno rispettare specifici standard di conformità
Fra le principali informazioni e dati richiesti troviamo per esempio, la descrizione dei prodotti oggetto di restrizione, le quantità, il Paese di produzione e la geolocalizzazione degli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime originarie.
Pertanto, anche in tal caso, si renderà necessario instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con i fornitori extra-UE, ponendo particolare attenzione, alla scelta delle materie prime da acquistare, le quali dovranno rispettare specifici standard di conformità.
Se i prodotti dovessero risultare non in linea con la normativa sulla deforestazione, ovvero non rientrino a far parte di materiali a “deforestazione zero”, non potranno essere immessi sul mercato, salvo che la valutazione dell’operatore abbia rilevato un rischio nullo o trascurabile (art. 10, Reg. UE 2023/1115).