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Clausola “NO RUSSIA”: dal 20 Marzo scattano i nuovi obblighi previsti nel XII° pacchetto

Il 20/03/2024 entra in vigore un articolo delle sanzioni Russia (articolo 12 octies Reg UE 833/2014) introdotto con il dodicesimo pacchetto del 19 dicembre 2023, che impone per esportazioni di determinati prodotti in paesi extra ue (tranne i paesi partner), di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia. L’articolo in questione in particolare prevede:

Articolo 12 octies

  1. All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l’esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
  2. Il paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
  3. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
  4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
  5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

Le merci coinvolte sono:

– beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale;

– carboturbi e additivi per carburanti;

–  armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni;

–  le merci definite: “prodotti comuni ad alta priorità”;

– armi da fuoco.

Sono esclusi dalla presente disposizione le esportazioni verso i paesi partners (dell’ ALLEGATO VIII) ossia: USA, GIAPPONE, REGNO UNITO, COREA DEL SUD, AUSTRALIA, CANADA, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA e SVIZZERA. Sono inoltre escluse le esportazioni di beni relativi a contratti conclusi prima del 19/12/2023.

In tutti gli altri casi bisognerà, dal 20/03/2024, vietare contrattualmente la riesportazione in Russia e prevedere adeguate misure in caso di violazione.

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