In relazione alle disposizioni nazionali complementari (DNC) del d.lgs 141/2024, l’ ADM ha emanato la circolare 25/D del 10/12/2024, che chiarisce l’assenza di conseguenze penali, qualora, in occasione di errori involontari, venga presentata richiesta di regolarizzazione o tardiva dichiarazione, mediante istanza di parte.
Il nuovo quadro sanzionatorio, prevede infatti che per ogni violazione doganale accertata, i cui maggiori diritti contestati e distintamente considerati, superano la soglia di € 10.000,00 , l’Agenzia delle Dogane è tenuta a trasmettere la notizia di reato alla Procura Europea.
Con la suddetta circolare, viene precisato che, procedendo alla regolarizzazione a posteriori mediante presentazione tardiva della dichiarazione, o mediante revisione su istanza di parte, non vi saranno conseguenze penali per gli operatori, in particolare si eviteranno contestazioni di contrabbando per omessa dichiarazione, è sarà applicata la sola sanzione da 150,00 a 2.000,00 €uro, ai sensi dall’art.103 delle D.N.C.
La circolare precisa inoltre che, se in sede di regolarizzazione non verranno accertati maggiori diritti, non saranno svolti particolari controlli da parte dell’ADM. Qualora invece, la revisione comporti l’insorgenza di un obbligazione doganale, la procedura di regolarizzazione prevede che La parte, oltre a presentare l’ istanza di regolarizzazione all’Ufficio doganale competente, rimetta a disposizione la merce oggetto della dichiarazione, ove ancora nella disponibilità. Nell’ eventuale indisponibilità della merce, la parte dovrà dichiararlo sull’ istanza di regolarizzazione. Nell’istanza devono essere inoltre, riportati tutti gli elementi che hanno comportato l’inosservanza e che si ritengono privi dell’ intenzionalità del comportamento, allegando eventualmente tutta la documentazione e/o prove esaustive che dimostrino la propria buona fede.