In base all’ art. 179 del Codice doganale dell’Unione (CDU), viene regolamentata una nuova forma di sdoganamento delle merci all’importazione e all’esportazione, che prevede la possibilità per un soggetto giuridico, di essere autorizzato (dietro richiesta alle autorità doganali), a presentare presso l’ Ufficio doganale competente per territorio in cui l’interessato è stabilito, le dichiarazioni doganali relative a operazioni di merci presentate presso un altro Ufficio doganale.
Pertanto, tale procedura, permette la presentazione della dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita, denominato Ufficio doganale di controllo, consentendo al contempo, di presentare fisicamente le relative merci all’ Ufficio doganale (anche se posto in uno Stato membro diverso), denominato Ufficio doganale di presentazione.
Per poter usufruire di tale semplificazione, il richiedente dev’essere in possesso dello status di operatore economico autorizzato (AEOC), e deve essere autorizzato per tale procedura, dall’Ufficio doganale territoriale, in base a dove il soggetto è stabilito.
L’autorizzazione ha effetto sia nello Stato membro che l’ha rilasciata, come negli altri Stati della UE, dove la merce verrà fisicamente presentata al suo arrivo nel territorio dell’Unione, o alla sua partenza dallo stesso.
In base all’UCC work programme (Decisione di Esecuzione UE 2023/2879), gli Stati membri sono tenuti ad applicare il sistema per lo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI – Centralized Clearance for import), grazie al quale è possibile lo scambio di informazioni fra gli uffici doganali coinvolti nei due Stati membri interessati all’operazione (Ufficio di controllo e Ufficio di presentazione della merce)
In particolare l’Ufficio di controllo, al quale viene trasmessa la dichiarazione doganale di importazione, è tenuto a fornire all’Ufficio di presentazione (ovvero all’Ufficio competente in base a dove si trova la merce), tutti i dati relativi alla dichiarazione, ai fini dell’eventuale svolgimento di controlli fisici sulla stessa, e per consentire di svolgere l’analisi dei rischi e la riscossione dei tributi nazionali.
La centralizzazione consente all’operatore di avere come interlocutore un solo Ufficio doganale, ma soprattutto offre la possibilità di rivolgersi ad un unico rappresentante e consulente, permettendo in tal modo di rendere più omogenei ed efficienti, i processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti doganali, nonché di far arrivare le merci in prossimità del luogo cui sono destinate o in quello più conveniente dal punto di vista logistico, rispettando allo stesso tempo la compliance doganale interna.
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