Dall’ 11 gennaio 2023, sono state apportate modifiche alle misure adottate per alcuni reati di cui al d.lgs 231 del 2001 allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione, di conseguenza tutelare il Made in Italy.
Più precisamente, in riferimento all’articolo 517 c.p. (che sancisce pene verso chi vende o mette in circolazione materiali ed opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri mendaci, ovvero atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera), a decorrere dall’11 gennaio 2024 è punibile anche la condotta di chi detiene la merce per la vendita, pertanto ove consapevoli, anche i depositari ed i trasportatori saranno penalmente perseguibili.
Inevitabilmente, tale modifica impatterà sugli aspetti di carattere doganale, rimandando all’art. 517 c.p., qualora emerga dai controlli effettuali all’importazione o all’esportazione, che sui prodotti NON originari dell’Italia, vi sia la dicitura “Made in Italy” o altresì in presenza di fallace indicazione di origine o provenienza per l’apposizione di segni o figure, applicate sulle merci, tali da indurre in errore il consumatore, riguardo l’origine dei prodotti stessi.
Vengono altresì puniti coloro che utilizzano un indicazione di vendita o del marchio, che descriva il prodotto come interamente realizzato in Italia (100% Made in Italy o 100% Italia) tali da indurre nel consumatore finale la convinzione che lo stesso prodotto sia stato realizzato interamente in Italia.
L’art 517 punisce chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, e sancisce pene per coloro che traggono profitto nell’ introdurre all’interno del territorio dello stato, ed anche verso chi detiene per la vendita o vende direttamente tali prodotti.