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PROVA ORIGINE DEI FATTORI PRODUTTIVI SIDERURGICI

Dal 30 settembre 2023 viene richiesto agli importatori di attestare un particolare aspetto dell’origine dei prodotti siderurgici (cap. 72 – 73), mirato a scongiurare l’importazione, materiale e di qualsiasi altro componente di origine russa, anche se incorporato in prodotti fabbricati in paesi terzi.

La questione verte sulle norme sanzionatorie verso la Russia, in particolare ad un pacchetto già pubblicato, in vigore dal 30 settembre 2023

In particolare, ai sensi del Reg 833/2014 art. 3 octies lett. d):

E’ vietato: importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII; per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90, il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

A tutti gli effetti, questo controllo viene perciò esteso anche ai prodotti finiti importati da altri paesi diversi dalla Russia, perché l’obiettivo delle sanzioni è quello di consentire alle società dell’Unione Europea, di acquistare solo ed esclusivamente prodotti, qualsiasi sia la loro origine o provenienza,  che non utilizzano materiali siderurgici dell’allegato XVII di origine Russa.

Le autorità doganali richiedono perciò agli importatori, di presentare la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

L’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, al fine di comprovare e rispondere ai requisiti di cui sopra, possono essere presentate le seguenti prove:

MTC (Mill Test Certificate), fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione. A tal proposito, fra le nazioni partner dell’Unione Europea, ovvero quelle nazioni che applicano le stesse restrizioni nei confronti della Russia, sono state aggiunte Svizzera e Norvegia. Pertanto, per l’importazione di prodotti siderurgici da quest’ultimi due paesi, non sarà più necessaria la presentazione di alcuna prova di origine dei fattori produttivi.

 

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