Salta al contenuto

Calcolo delle sanzioni art. 303 TULD in caso di dichiarazione contenente più singoli.

Calcolo delle sanzioni art. 303 TULD in caso di dichiarazione contenente più singoli. Occorre innanzitutto verificare i diritti “complessivamente dovuti”

Con la Circolare 25/2023 l’ADM chiarisce una quesitone annosa relativa al calcolo della sanzione di cui all’art. 303 TULD nel caso di dichiarazioni contenenti più singoli.

Con una precedente nota prot. n. 16407/RU del 09/02/2015 dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, era stato rimarcato che il principio di divieto di compensazione tra diverse dichiarazioni doganali, valeva anche con riguardo a dichiarazioni doganali contenenti più singoli.

La ratio della norma è evitare un trattamento diverso e, più favorevole, tra un operatore che abbia deciso di formulare una dichiarazione con più singoli rispetto ad un altro che invece abbia preferito presentare più dichiarazioni di importazioni per le medesime partite di merce.

Tale principio, nei fatti, ha creato numerosi contenziosi poiché venivano a generarsi delle sanzioni considerate eccessivamente onerose se rapportate all’effettivo errore e spesso in contrasto con principio di proporzionalità delle sanzioni sancito dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 952 del 2013. Si pensi ad esempio ad una revisione di valore in una dichiarazione import con 2 singoli, con stessa aliquota dazio, in cui la variazione dei diritti si sposta solo tra un singolo e l’altro ma complessivamente la differenza è zero.

Sul tema è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione che, con la sentenza n. 25509 del 12/11/2020  sebbene abbia ribadito che a livello sanzionatorio “si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l’eccedenza” è stato anche ribadito che vanno considerati i “diritti complessivamente dovuti” nei casi di violazioni dei limiti del 5%, oltre al fatto che le sanzioni su una stessa dichiarazione doganale fanno configurare un “concorso formale omogeneo con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”

L’ADM al fine di conformarsi ai principi indicati dalla Corte di Cassazione e nel rispetto principio di proporzionalità sancito dal CDU, con la circolare 25/2023 ha impartito istruzioni circa modalità di irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 303 del TULD (a parziale revisione della nota 16407/RU del 2015), stabilendo quindi che occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei diritti evasi con riguardo a tutti i singoli che compongono la dichiarazione doganale superi o meno il 5% dei dazi dichiarati, fornendo, in allegato alla circolare, dei prospetti esemplificativi di calcolo.

Link: Circolare ADM 25/2023

Centro Direzionale Nuovi Uffici
Scala “C” - Unitá aziendale “D”
Interporto di Bologna
P.IVA 02382401202

Tel. +39 051.66.50.175
Fax: +39 051.66.50.085
Email: info@bagnarainterporto.com

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

Sabato e Domenica: Chiuso

Privacy Policy
Cookie Policy

AEO customs (Operatore economico autorizzato)

Associato ASSOCAD (Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale)

Associato ADER (Associazione Doganalisti Emilia Romagna)

Confindustria Emilia