Con il perdurare dello stato di crisi nei Balcani, in considerazione dell’aumento dei rischi per le attività e per gli operatori, di ritrovarsi nella condizione di favorire, anche inconsapevolmente, talune attività espressamente vietate dalla UE per non agevolare la Russia e la Bielorussia, gli operatori residenti nella UE, si vedono per forza costretti a sviluppare procedure mirate al proprio interno, volte ad adeguare un modello di due diligence che rispetti il rafforzamento dei controlli, in modo da ridurre il più possibile il rischio di violare i regolamenti sanzionatori e di incorrere nelle sanzioni previste dai relativi pacchetti, considerando soprattutto la portata delle sanzioni stesse.
Perciò, sia gli esportatori, gli agenti e i broker doganali, prima di effettuare ogni operazione, sono chiamati a seguire determinati iter, al fine di non risultare responsabili o essere coinvolti in circostanze di tentativi di elusione, causate dalla negligenza e dall’inosservanza o per l’assenza di prove esaustive di tutti gli elementi.
Entrando nello specifico, prima di svolgere un operazione di esportazione, è necessario verificare tutti gli elementi utili a scongiurare qualsiasi probabile conseguenza che potrebbe emergere non solo nel corso delle operazioni doganali, ma anche successivamente all’esportazione (NON solo quelle destinate in Russia e Bielorussia, ma altresì per le merci destinate nelle aree geografiche limitrofe, e in tutte quelle non allineate alla politica sanzionatoria europea).
Le aziende esportatrici e tutti i soggetti che partecipano alle operazioni commerciali, con giusto anticipo, e nei modi previsti, devono:
- confrontare la parte documentale in capo alla società esportatrice (unitamente alle dichiarazioni di libera esportazione che devono essere redatte secondo la tipologia di merce e la loro destinazione finale), rispetto ai regolamenti sanzionatori;
- accertare determinati aspetti collegati al trasporto, che in alcuni casi richiedono anche la verifica dell’itinerario delle spedizioni, poiché potrebbero inavvertitamente presupporre l’attraversamento di territori, all’interno dei quali, è posto il divieto di transito;
- considerare gli aspetti contrattuali salienti, che in alcuni casi, prevedono l’obbligo di determinate clausole, che debbono essere sottoscritte sia dall’esportatore sia dal destinatario, antecedentemente alla presentazione della dichiarazione doganale;
Come detto, tali condizioni non si applicano solo alle esportazioni di merci destinate nell’est europeo, ma hanno impatto anche verso quelle Nazioni che non sono allineate con il sistema sanzionatorio, perciò è divenuto indispensabile per ogni soggetto, attivare un adeguata due diligence interna, che dovrà basarsi principalmente sui seguenti aspetti:
- Corretta classificazione delle merci da esportare (assegnazione voce doganale attinente ai prodotti oggetto delle esportazioni da compiersi);
- Analisi delle misure e restrizioni previste per l’esportazione verso le aree geografiche limitrofe al territorio russo e verso tutti i paesi non allineati con il sistema sanzionatorio;
- Aspetti collegati al trasporto, ovvero divieto di transito dal territorio russo e bielorusso;
- Clausola contrattuale NO Russia NO Bielorussia: corretta applicazione delle condizioni contrattuali che prevedono tale clausola di vietata rivendita e vietata rispedizione sia in Russia che in Bielorussia;
- Analisi delle Red Fleg (allert previsti dal regolamento in capo agli esportatori, operatori economici e trasportatori).
CAD Bagnara è a disposizione delle aziende, per supportarle nell’interpretazione dei regolamenti e nella corretta applicazione degli stessi, assistendo gli esportatori ad operare secondo le normative vigenti ed evitare di incorrere nelle previste sanzioni. Il servizio di consulenza che offriamo, prevede altresì un supporto tecnico utile a pianificare gli aspetti doganali al fine di attivare una due diligence adeguata.